Utilizzo di Agenti Biologici

In base a quanto indicato nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è definito agente biologico qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni:

Endoparassiti

mono e pluricellulari

Funghi o miceti

Lieviti, dermatofiti e muffe

Batteri

Gram positivi (G+), gram negativi (G-), micobatteri (alcool – acido resistenti)

Vurus

Con DNA, con RNA

Colture linee cellulari

Linee cellulari eucariote provenienti da organi e tessuti pluricellulari

Allergeni

Molecole e prodotti naturali, prodotti di sintesi, singole molecole complesse

Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione:

  • GRUPPO 1- ad esso appartengono gli agenti che presentano poche probabilità di causare malattie in soggetti umani.
  • GRUPPO 2- ad esso appartengono gli agenti che possono causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaghino nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche.
  • GRUPPO 3- ad esso appartengono gli agenti che possono causare malattie gravi in soggetti umani e costituiscono un serio rischio per i lavoratori; l’agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche.
  • GRUPPO 4- ad esso appartengono gli agenti che possono provocare malattie gravi in soggetti umani e costituiscono un serio rischio per i lavoratori e possono presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

 

ATTENZIONE!

Per coloro che intendano effettuare attività che comportano uso deliberato di agenti biologici dei gruppi 2 o 3 o 4, (Art. 269 del D.Lgs. 81/2008), almeno 30 giorni prima il Rettore in qualità di Datore di Lavoro deve inviare una comunicazione all’Organo di Vigilanza territorialmente competente, contenete il documento di valutazione dei rischi relativo agli agenti biologici interessati.

Inoltre, nel caso in cui l’agente biologico che si intende utilizzare appartenga al gruppo 4, il Rettore deve essere autorizzato dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nei modi indicati dall’art. 270.

 

COSA FARE OGNIQUALVOLTA SI INTENDA UTILIZZARE UN NUOVO AGENTE BIOLOGICO IN LABORATORIO

 Qualora si intenda utilizzare un agente biologico, è necessario richiedere: la relativa Scheda di Sicurezza, se l’agente viene acquistato, oppure, se l’agente è fornito da un laboratorio/ospedale/ente di ricerca, una dichiarazione in cui sia evidenziato a quale gruppo appartiene l’agente biologico (‘Biosafety level’).

1. Il documento che attesti l’appartenenza ad un determinato gruppo deve essere trasmesso al PREP insieme alle seguenti informazioni:

  • breve descrizione della ricerca che si intende svolgere con l’agente in oggetto;
  • individuazione del laboratorio in cui l’attività sarà svolta;
  • descrizione dettagliata delle procedure operative dalla fase di stoccaggio alla fase di smaltimento,con indicazione dei Dispositivi di Protezione Individuale che saranno adottati e dell’eventuale cappa sotto cui l’agente sarà manipolato;
  • descrizione delle procedure di emergenza da seguire in caso di evento incidentale.

2. Sarà cura del PREP:

  • effettuare la valutazione di rischio biologico;
  • preparare l’eventuale documentazione da inviare all’Organo di Vigilanza nel caso in cui l’agente biologico appartenga al gruppo 2 o 3 o 4;
  • verificare l’adeguatezza del livello di contenimento del laboratorio in relazione al gruppo di appartenenza dell’agente.

3. L’attività di ricerca potrà iniziare solo in seguito a quanto scritto al punto 2.

 

GESTIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI

I rifiuti prodotti dalle attività di ricerca devono essere raccolti correttamente, suddivisi in base al codice CER (‘Catalogo europeo dei rifiuti’) di riferimento e alla classe di pericolo, all’interno di appositi contenitori, di adeguata resistenza e con vaschetta di contenimento in caso di rifiuti liquidi. Sui contenitori deve essere apposta un’etichetta identificativa del rifiuto, del codice CER e della classe di pericolo. E’ severamente vietata la miscelazione di diverse tipologie di rifiuti.

Per la gestione dei rifiuti è comunque necessario fare riferimento al Referente del Dipartimento che si occupa del loro smaltimento.