Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze

La realizzazione del Documento Unico per la Valutazione Rischi da Interferenze (più conosciuto con l’acronimo DUVRI) è un obbligo in materia di sicurezza del lavoro, introdotto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e prevede che, in caso di affidamento di prestazioni lavorative ad una impresa appaltatrice esterna o a lavoratori autonomi, il Datore di Lavoro dell’azienda committente (o colui che ne fa le veci) debba valutare la presenza di rischi di interferenza e promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra le aziende ai fini della tutela salute e sicurezza sul lavoro, elaborando un unico Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze, che indichi le misure adottate per eliminare o ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo tali rischi.

Il DUVRI, che deve essere allegato al contratto di appalto o d’opera, pena la nullità dello stesso, non deve riportare le misure per eliminare i rischi propri derivanti dall’attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, ma solamente i rischi derivanti dalle interferenze potenzialmente presenti durante l'effettuazione della prestazione.

Lo scopo del DUVRI è quindi di:

  • formalizzare l’impegno del Committente a promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra il Politecnico e l’appaltatore esterno;
  • individuare i rischi di interferenza e le corrispondenti misure di prevenzione e protezione necessarie per eliminare o ridurre al minimo gli stessi;
  • stimare eventuali costi interferenziali, ovvero le spese richieste per la corretta ed efficace gestione dei rischi di interferenza;
  • fornire all’impresa appaltatrice dettagliate informazioni sui rischi esistenti negli ambienti del Politecnico in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare, affinché ne informino adeguatamente i propri lavoratori.

     

Definizioni

Interferenza
Circostanza dove si verifica un contratto rischioso tra il personale della Committenza e quello dell’Impresa appaltatrice o tra il personale di imprese diverse che operano contemporaneamente nella stessa area aziendale con contratti indipendenti. In linea di principio occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall’esecuzione del contratto. Questa valutazione andrà fatta con riferimento non solo ai lavoratori interni ma anche agli utenti che a vario titolo possono essere presenti nell’ambiente di lavoro (un esempio possono essere gli studenti e il personale dell’impresa appaltatrice chiamata per l’esecuzione di una attività).

Committente (POLITECNICO)
Il responsabile della Struttura dell’Ateneo che commissiona un contratto di appalto o d’opera, ovvero il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo allo specifico appalto.

Impresa appaltatrice (Ditta/Ente/Società)
Chi riceve l’incarico o l’appalto per l’esecuzione di una attività, la fornitura di una merce o di un servizio.

Costi della sicurezza

Si possono distinguere:

  • Costi interferenziali: costi necessari per l’eliminazione dei rischi interferenziali, da stimare da parte del Committente e che devono essere evidenziati, previa redazione del DUVRI, nella lettera d’invito o nella richiesta di preventivo come NON soggetti a ribasso (esempio: transennature, cartellonistica, ecc).
  • Costo aziendale per la sicurezza: essendo un costo proprio di ciascuna impresa non deve comparire nel DUVRI (non è legato al rischio di interferenza, ma per esempio alla formazione dei lavoratori, ai DPI, ecc), ma l’appaltatore deve espressamente indicarlo nell’offerta economica relativa allo specifico appalto e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, servizi e forniture richieste nello specifico appalto.

    

Modello compilabile di Documento Unico per la Valutazione Rischi da Interferenze.

Ulteriori adempimenti previsti dal DLgs. 81/08 e s.m.i.

Il datore di lavoro committente, in caso di affidamento di prestazioni ad un'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi, deve verificare anche l’idoneità tecnica professionale e acquisire il certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato. 
Inoltre, ai sensi dell’art. 26 del DLgs. 81/08 e s.m.i., ogni lavoratore dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le sue generalità e l’indicazione del datore di lavoro.

  

Aggiornamento del DUVRI

Il DUVRI è un documento "dinamico", per cui la valutazione dei rischi da interferenza deve essere necessariamente aggiornata al mutare delle situazioni originarie, quali l’intervento di subappalti, lavoratori autonomi, ulteriori forniture e pose in opera, nonché in caso di modifiche di tipo tecnico, logistico o organizzativo che si sono rese necessarie nel corso dell’esecuzione delle attività previste.