La sorveglianza sanitaria e il giudizio di idoneità alla mansione specifica

La sorveglianza sanitaria è l’insieme degli accertamenti sanitari svolti dal Medico Competente volti a tutelare la salute dei lavoratori, in relazione alle condizioni di salute degli stessi, all’ambiente di lavoro, alle attività svolte e ai rischi presenti.

Sono sottoposti a sorveglianza sanitaria tutti i lavoratori esposti professionalmente a uno o più rischi per i quali la normativa vigente ne prevede l’obbligo.

La sorveglianza sanitaria comprende:

  • visita medica preventiva, volta a constatare l’assenza di controindicazioni all’esecuzione dell’attività a cui il lavoratore è destinato;
  • visita medica periodica, utile a verificare nel tempo la salute dei lavoratori esposti al rischio;
  • visita medica in occasione del cambio della mansione, nel caso il cambio di mansione comporti anche la modifica dell’esposizione professionale;
  • visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, nei soli casi specificatamente previsti dalla normativa;
  • visita medica precedente alla ripresa del lavoro, realizzata dal Medico per verificare le condizioni di salute del lavoratore a seguito di una sua assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi;
  • visita medica su richiesta del lavoratore, se ritenuta motivata dal Medico Competente.

 

La sorveglianza sanitaria è finalizzata all’espressione da parte del Medico del giudizio di idoneità alla mansione specifica, che può avere come esito:

  • la piena idoneità alla mansione specifica;
  • l’idoneità parziale alla mansione specifica, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
  • l’inidoneità temporanea;
  • l’inidoneità permanente.

 Il giudizio di idoneità alla mansione specifica, oltre che consegnato in copia al lavoratore, viene anche inviato al Datore di Lavoro e al Dirigente, che, nel caso di idoneità parziale o non idoneità, devono operarsi al fine di modificare l’attività del lavoratore, così da ottemperare a quanto definito dal Medico.

 

Infine, si ricorda che la visita di idoneità alla mansione Specifica è un obbligo per il lavoratore, cosi come disposto dall’art 20 comma 2 lettera i) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.