Esposizione al Rumore
l suono è un’oscillazione che si diffonde in un mezzo elastico senza trasporto di materia, ma solamente di energia.
Il rumore è un suono non desiderato di origine naturale o artificiale.
Il livello di pressione sonora viene convenzionalmente misurato in decibel (dB).
Il rumore può provocare una serie di danni alla salute di cui il più grave e meglio conosciuto è l’ipoacusia.
Da non trascurare anche i possibili effetti sulla sicurezza: il rumore può determinare infatti un effetto di mascheramento che disturba la percezione dei segnali acustici di sicurezza.
Il Decreto Legislativo 81 del 9 aprile 2008 al Capo II del Titolo VIII prevede le misure di prevenzione e protezione contro l'esposizione professionale al rumore, in particolare per la prevenzione del danno uditivo.
L’art.190 del D.Lgs.81/2008 impone al datore di lavoro di effettuare una valutazione del rumore all’interno della propria azienda al fine di individuare le lavoratrici/i lavoratori esposti al rischio ed attuare gli appropriati interventi di prevenzione e protezione della salute.
La valutazione del rischio deve essere effettuata da persona qualificata in tutte le aziende, indipendentemente dal settore produttivo, nelle quali siano presenti lavoratori subordinati o equiparati ad essi; nei casi in cui non si possa fondatamente escludere che siano superati i valori inferiori di azione la valutazione deve prevedere anche misurazioni effettuate secondo le appropriate norme tecniche (UNI EN ISO 9612:2011 e UNI 9432:2011).
COSA FARE ogniqualvolta si intenda acquistare una nuova apparecchiatura rumorosa
Ogniqualvolta si intenda acquistare una apparecchiatura, è necessario comunicarlo al PREP, ora Servizio Sicurezza, allegando la scheda tecnica dello strumento e indicando il laboratorio in cui l’apparecchiatura sarà utilizzata. Sarà cura del Servizio effettuare la valutazione di rischio anche tramite delle misure dirette con il fonometro ed eventualmente:
- provvedere al contenimento della sorgente progettando schermature fonoassorbenti;
- definire una “zona ad accesso limitato”, contrassegnata da idonea segnaletica di sicurezza;
- dare indicazioni agli utilizzatori su idonei Dispositivi di Protezione Individuale da adottare.