Divieto di Fumo
L’art. 51 della Legge n. 3/2003 di “Tutela della salute dei non fumatori” prevede che è vietato fumare nei locali chiusi ad eccezione di quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico e in quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati. Inoltre, già la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995 stabiliva il divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione, compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni universitarie.
- Luoghi in cui è vietato fumare: il Politecnico di Torino al momento non ha predisposto locali riservati ai fumatori, pertanto è stabilito il divieto assoluto di fumo in tutti i locali chiusi adibiti a sede di lavoro indipendentemente dalla presenza di pubblico ed utenti a prescindere dal tipo di attività lavorativa svolta compresi gli uffici dove presta servizio anche un solo dipendente fumatore, gli atri ed ingressi, corridoi, vani scale, pianerottoli, scantinati, ascensori, servizi igienici, sale di lettura, sale di riunione, sale di attesa, e all’esterno in prossimità di porte e finestre. Il divieto è esteso inoltre a tutti i veicoli di proprietà dell’Ateneo.
- Luoghi in cui è permesso fumare: è permesso fumare nei luoghi a cielo aperto, ovvero nei piazzali esterni, nei cortili e sotto le pensiline aperte su tutti i lati, mantenendosi ad una distanza di almeno 5 metri da porte e finestre eventualmente presenti, per evitare che il fumo possa entrare nei locali e nuocere alle persone che vi si trovano all’interno.
Il divieto riguarda anche le sigarette elettroniche.
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Obblighi del Datore di Lavoro/Dirigente
Al Politecnico i Responsabili di Area e i Direttori dei Dipartimenti hanno il compito di:
- individuare una o più persone a cui delegare (con atto formale) l’attività di vigilanza sull’osservanza del divieto e di accertamento e contestazione delle eventuali infrazioni. L’incarico deve essere effettuato preferibilmente utilizzando il seguente modulo LINK AL MODELLO, che dovrà essere compilato e firmato da entrambi i oggetti e inviato in copia per conoscenza al PREP. Nel caso in cui il Dipartimento/Servizio disponga di più sedi, occorrerà individuare almeno un delegato per ogni sede;
- far esporre e tenere aggiornati i cartelli di divieto di fumo nelle strutture di propria competenza;
- in caso di reiterate violazioni da parte del medesimo soggetto, effettuare un richiamo per iscritto;
- in caso di verbalizzazione di una violazione del divieto, segnalare all’Autorità di Vigilanza e di repressione il nominativo del contravventore per le iniziative e la verbalizzazione del caso.
Obblighi del delegato alla vigilanza del divieto di fumo
- vigilare sulle aree di propria competenza;
- accertare le infrazioni contestando immediatamente al trasgressore la violazione e, in caso di reiterazione, provvedere alla verbalizzazione;
- redigere il verbale di contestazione (link al modello di verbale) in triplice copia: una per il trasgressore, una per il Datore di lavoro e la terza da tenere agli atti;
- provvedere a consegnare al trasgressore il verbale, ovvero notificarlo (entro 90 giorni dall’accertamento);
- trasmettere copia del verbale al Servizio di Prevenzione e Protezione.
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Cartelli di divieto
I delegati alla vigilanza hanno il compito di verificare nelle aree di propria pertinenza che i segnali di divieto siano sempre presenti, ben leggibili e che riportino chiaramente il/i nome/i del/i delegato/i alla vigilanza di area. Essi dovranno inoltre provvedere, se necessario, al loro aggiornamento e riaffissione in caso di modifiche.
Si riporta di seguito il modello di segnale di divieto, che dovrà essere stampato in formato almeno A4, compilato con il nome del/i vigilante/i, plastificato e affisso a muro in modo che sia ben visibile.
LINK AL CARTELLO